È stato pubblicato questa settimana sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo che disciplina le modalità di accesso agli incentivi fiscali per gli investimenti in startup e PMI innovative, effettuati sia da persone fisiche che da società.

Il provvedimento, da una parte potenzia gli incentivi fiscali per gli investimenti in capitale di rischio nelle startup innovative dall’altra estende gli incentivi a tutte le PMI innovative.

In particolare il testo prevede il passaggio ad una aliquota unica del 30%, eliminando quelle precedentemente in vigore, che variavano da un minimo del 19 ad un massimo del 27%.

Le Pmi innovative sono società di capitali con meno di 250 addetti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro, così come stabilito della definizione europea, e che rispettano almeno due dei seguenti requisiti:

  • hanno sostenuto spese in ricerca e sviluppo per una quota pari ad almeno il 3% del maggiore valore tra costo e valore della produzione;
  • la forza lavoro è costituita per almeno 1/3 da titolari di laurea magistrale o per almeno 1/5 da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori;
  • sono titolari di una privativa industriale o di un software registrato.

Gli incentivi fiscali agli investimenti in startup e PMI innovative invece consistono per le persone fisiche in una detrazione dall’imposta sul reddito (Irpef) pari al 30% dell’ammontare investito, per un conferimento massimo di 1 milione di euro. Per le società di capitali invece in una deduzione dall’ammontare imponibile a fini Ires pari al 30% dell’investimento, con soglia fissata a 1,8 milioni di euro.

Sono pertanto agevolabili gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2017 diretti verso startup e PMI innovative, regolarmente iscritte nella relativa sezione speciale del Registro delle imprese.

Per garantire piena conformità con la legislazione europea in materia di aiuti di Stato, le modalità di fruizione dell’incentivo per le PMI innovative prevedono alcune differenze rispetto a quanto previsto per le startup, in particolare per le imprese attive sul mercato da più di sette e dieci anni.

Sempre in tema di innovazione, è stato pubblicato anche il decreto contenente le disposizioni attuative del così detto voucher per consulenza in innovazione.

La dotazione finanziaria stanziata per l’attuazione dell’intervento è pari a 75 milioni di euro ripartita per ciascuna delle annualità 2019, 2020, e 2021.

Possono beneficiare delle agevolazioni del Voucher per consulenza in innovazione le imprese con i seguenti requisiti di seguito indicati: qualificarsi come micro, piccola o media impresa ai sensi della normativa vigente; non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall’articolo 1 del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 “De Minimis”; avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e risultare iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente; non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali; non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente; non aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Possono inoltre beneficiare del Voucher anche le reti d’impresa composte da un numero non inferiore a tre PMI in possesso dei requisiti descritti, purché il contratto di rete configuri una collaborazione effettiva e stabile e sia caratterizzato dagli elementi di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto 7 maggio 2019.

Si considerano ammissibili al contributo le spese sostenute a fronte di prestazioni di consulenza specialistica rese da un manager dell’innovazione qualificato, indipendente e inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a nove mesi, nella struttura organizzativa dell’impresa o della rete.

Per manager dell’innovazione qualificato e indipendente si intende un manager iscritto nell’apposito elenco costituito dal Ministero dello sviluppo economico oppure indicato, a parità di requisiti personali e professionali, da una società iscritta nello stesso elenco e che risulti indipendente rispetto all’impresa o alla rete che fruisce della consulenza specialistica.

La consulenza deve essere finalizzata a indirizzare e supportare i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e delle reti attraverso l’applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 individuate tra le seguenti: big data e analisi dei dati; cloud, fog e quantum computing; cyber security; integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo-macchina; manifattura additiva e stampa tridimensionale; internet delle cose e delle macchine; integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali; programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per l’innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. “branding”) e sviluppo commerciale verso mercati; programmi di open innovation.

Gli incarichi manageriali possono inoltre indirizzare e supportare i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, attraverso: l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale, nell’organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che comportino un significativo processo di innovazione organizzativa dell’impresa; l’avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati, alla partecipazione al Programma Elite, all’apertura del capitale di rischio a investitori indipendenti specializzati nel private equity o nel venture capital, all’utilizzo dei nuovi strumenti di finanza alternativa e digitale quali, a titolo esemplificativo, l’equity crowdfunding, l’invoice financing, l’emissione di minibond.

L’agevolazione è costituita da un contributo in forma di voucher concedibile in regime “de minimis”. Il contributo massimo concedibile è differenziato in funzione della tipologia di beneficiario:

  • Micro e piccole: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 40 mila euro
  • Medie imprese: contributo pari al 30% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 25 mila euro
  • Reti di imprese: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 80 mila euro
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