Il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza – Atto senato n. 2085 – contiene alcune importanti previsioni in relazione al (mercato) dei servizi professionali. Si tratta, nello specifico, delle disposizioni recate dai sette articoli facenti parte del Capo VIII rubricato, appunto, Servizi professionali.
L’oggetto degli interventi è molteplice, in quanto il disegno di legge spazia dalle misure per la concorrenza nella professione forense, all’esercizio della professione forense in forma societaria, dalle misure per favorire la concorrenza e la trasparenza nel notariato alle semplificazioni nelle procedure ereditarie, dalla sottoscrizione digitale di alcuni atti societari allo svolgimento di attività professionali in forma associata. Risulta di una certa evidenza come il filo conduttore del DDL sia rappresentato da novità che incidono sulla disciplina di alcune professioni regolamentate.
Nel solco tracciato dalle anzidette disposizioni, si pone la proposta di modifica dell’art. 2463 – bis c.c., vale a dire della disciplina della società a responsabilità limitata semplificata contenuta nell’art. 44 del disegno di legge.
In base ad una lettura meramente ricognitiva della summenzionata disposizione, la disciplina della società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.) viene riformulata in modo che:
i) l’atto costitutivo possa essere redatto anche per scrittura privata (art. 44, comma primo);
ii) conseguentemente al ricorrere dell’ipotesi sub i) gli amministratori procedano, entro venti giorni dalla sottoscrizione, al deposito presso l’ufficio del registro delle imprese con allegazione della documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 2329, numero 3, c.c., vale a dire delle autorizzazioni e delle altre condizioni richieste dalle leggi speciali (art. 44, primo comma);
iii) nelle ipotesi sub i) l’adempimento degli obblighi previsti dal titolo II del d.lgs. n. 231/2007 spetta al conservatore del registro delle imprese territorialmente competetente (art. 44, comma secondo).
Soffermandoci brevemente sulle previsioni declinate nel primo comma dell’art. 44, è possibile osservare che nel disegno di legge per la concorrenza viene previsto un regime alternativo per la costituzione del più “piccolo e moderno” dei tipi societari a base capitalistica.
In generale, v’è da dire che la s.r.l.s., come la stessa denominazione lascia intendere, nasce come (sotto)tipo semplificato, con riguardo alla costituzione, rispetto alla s.r.l. tradizionale in quanto destinato, per tramite del d.l. n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012, ad incentivare l’imprenditoria giovanile.
Come è noto, infatti, l’agevolazione correlata alla previsione in base alla quale l’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da imposta di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili si inquadrava in un contesto normativo decisamente differente rispetto a quello vigente, dove i soci dovevano essere in possesso di specifici requisiti soggettivi, vale a dire di requisiti anagrafici ricompresi tra i 18 e i 35 anni, e conseguentemente dove anche il trasferimento delle partecipazioni nonchè l’assunzione dell’amministrazione risultavano condizionati (solo per inciso, nella previgente versione dell’art. 2463 – bis c.c. si sanciva la nullità dell’atto di trasferimento delle quote a soggetti privi dei requisiti anagrafici menzionati e si precisava che gli amministratori dovessero essere soci). Il legislatore, inoltre, prevedeva sin dall’entrata in vigore della novità, che l’atto costitutivo fosse redatto per atto pubblico, ma in conformità al modello standard tipizzato dal Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico (allegato al Decreto n. 138 del 23 giugno 2012).
I successivi interventi di novellazione dell’art. 2463 bis c.c. hanno determinato la configurazione della s.r.l.s. in termini di specialità rispetto alla s.r.l. tradizionale anche quando quest’ultima abbia un capitale minimo ricompreso tra un euro e 9.999,00 euro ex art. 2463, quarto comma, c.c.
Gli stessi interventi hanno profondamente inciso con riguardo alla disciplina sostanziale della s.r.l.s., creando alcune divergenze tra quanto previsto nel modello standard e quanto attualmente declinato nel codice civile.
Pur precisando l’art. 2463 – bis c.c che le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili, occorre mettere in luce, infatti, che quel modello di atto costitutivo ineriva alla s.r.l.s. prima maniera, vale a dire quella introdotta nell’ordinamento per tramite del summenzionato d.l. n. 1/2012, al sol fine di favorire lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali da parte dei più giovani. Occorre mettere in evidenza, pertanto, che le sopraggiunte modifiche normative recepite nell’art. 2463 – bis c.c. rendono opportuno adeguare lo statuto tipo alle nuove previsioni del codice civile anche quando la costituzione avverrà per scrittura privata.
In ottica meramente ricognitiva, si può sin da ora osservare che:
– la s.r.l.s. può essere costituita con contratto o atto unilaterale ma solo da persone fisiche (che, come detto non devono essere più in possesso di specifici requisiti anagrafici);
– deve essere indicato cognome, nome, domicilio, cittadinanza di ciascun socio;
– il capitale sociale, pari almeno ad un euro e inferiore a 10.000 euro deve essere sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione;
– i conferimenti possono essere effettuati solo in denaro e devono essere versati – all’atto della costituzione, come detto – all’organo amministrativo (e non più presso una banca), che sarà tenuto a rilasciare ampia e liberatoria quietanza;
– la denominazione deve essere puntuale e contenere l’indicazione che si tratta di società a responsabilità limitata semplificata;
– devono essere indicati l’oggetto, le quote di partecipazione di ciascun socio, le norme relative al funzionamento della società con indicazione di quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza, le persone a cui è affidata l’amministrazione e l’eventuale soggetto incaricato della revisione legale (in virtù del rinvio ai requisiti di cui ai nn. 3, 6, 7, 8, del secondo comma dell’art. 2463 c.c.);
– devono essere indicati gli amministratori (rispetto ai quali, in forza della più recente modifica normativa, il legislatore non richiede necessariamente lo status socii) che, come impone il modello standard, dovranno dichiarare l’inesisitenza di cause di inelegemphasized textgibilità o di decadenza.
L’art. 2463 – bis c.c. prevede, infine, che alla s.r.l.s. si applicano le previsioni dettate per la s.r.l. tradizionale nei limiti di compatibilità, il che renderà necessario procedere di volta in volta con l’individuazione delle disposizioni efettivamente applicabili (ad esempio, è ancora incerta quale sia la disciplina dei conferimenti applicabile in caso di aumento del capitale ovvero se sia compatibile la disciplina della riduzione del capitale gratuita o per perdite, o infine se il modello di statuto – rectius di atto costitutivo – le cui clausole sono dichiarate inderogabili dalla legge possa essere integrato). Restando in argomento, occorre comprendere se anche per la s.r.l.s. valga l’obbligo di destinare a riserva almeno un quinto degli utili netti di esercizio fino a quando essa non abbia raggiunto, unitamente al capitale, almeno i 10.000 euro, declinato nell’art. 2463, quinto comma, c.c., con riguardo alla c.d. s.r.l. con capitale ad un euro. La soluzione affermativa si lascia preferire dal momento che la legge rinvia esplicitamente all’applicazione di tuttte le disposizioni recate nel capo VII del libro V.
In conclusione, a fronte di un quadro normativo di riferimento abbastanza complesso, sarà compito dei professionisti che vantano specifiche competenze nel diritto societario orientarsi tra clausole del modello standard tipizzato e previsioni codicistiche nella declinazione delle regole statutarie di questo nuovo, ma già diffuso, (sotto)tipo societario.
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