Si è svolto oggi presso la Sala del Refettorio della Camera dei deputati il convegno “Alternative Dispute Resolution” nel nuovo codice della crisi”, organizzato dal Consiglio nazionale e dalla Fondazione ADR Commercialisti in collaborazione con il Gruppo 24 Ore.
All’evento hanno preso parte il Sen. Claudio Durigon, sottosegretario di Stato Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; l’On. Giancarlo Righini, assessore a Bilancio, Programmazione Economica, Politiche Agricole, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste della Regione Lazio; l’On. Fabrizio Santori, commissione Bilancio di Roma Capitale; Elbano de Nuccio, presidente CNDCEC; Giovanna Greco, consigliere segretario CNDCEC; Antonino Trommino, presidente Fondazione ADR Commercialisti; Maria Lucetta Russotto, vicepresidente Fondazione ADR Commercialisti; Giovanni Battista Calì, presidente ODCEC di Roma.
Il tema del convegno ricopre un forte interesse per i professionisti in considerazione dell’importante impulso dato ai metodi di ADR dalla riforma Cartabia, attuata tramite il d.lgs. n. 149/2022, con la finalità di incentivarli, ad esempio, implementando i benefici fiscali, estendendo ai relativi istituti l’applicabilità del gratuito patrocinio, estendendo l’ambito delle controversie per le quali il precedente tentativo di mediazione è condizione di procedibilità, potenziando la formazione e l’aggiornamento dei mediatori e la conoscenza di questi strumenti presso i giudici.
Già nel d.l. n. 118/2021, trasfuso nel Codice della crisi (Titolo II), si era fornito ampio riconoscimento alle capacità risolutive del professionista chiamato a conciliare contrapposti interessi di differenti parti interessate in situazioni di crisi, precrisi o insolvenza reversibile nello svolgimento dell’incarico di esperto indipendente nella composizione negoziata.
“La riuscita della composizione negoziata – ha affermato Elbano de Nuccio, presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti – va di pari passo non solo con l’impegno dei professionisti ad affinare le proprie competenze tecniche nei procedimenti di crisi e insolvenza, ma anche con un mutamento culturale epocale che, in primo luogo le imprese e, solo secondariamente, i professionisti legati alla vecchia logica della liquidazione giudiziale, devono affrontare. Si tratta della circostanza per cui, nella nostra economia, la prevenzione della crisi, vale a dire la diffusione del modello culturale che premia l’early warning nella gestione dell’impresa, è valore centrale da realizzare”.
“Pur essendo questo l’obiettivo del prossimo futuro – ha continuato –, la riformata disciplina delle crisi d’impresa assegna un ruolo fondamentale ai professionisti e, più specificamente, agli aziendalisti esperti nelle tecniche del risanamento. La differente filosofia che anima l’intervento di modifica, effettuato dal Codice della crisi dando attuazione alla Direttiva Insolvency, è tesa a privilegiare non solo la funzione dell’advisor o dell’attestatore di piani di risanamento, concordati o accordi di ristrutturazione, ma anche la funzione dell’esperto indipendente che dovrebbe intervenire auspicabilmente prima degli altri due, ricoprendo un ruolo centrale nella valorizzazione del risanamento dell’impresa e facilitando i contrapposti interessi delle parti in gioco”.
Per espressa previsione del Codice della crisi, infatti, il professionista che ricopre il ruolo di esperto indipendente è tenuto ad agevolare le trattative tra imprenditore, creditori ed eventuali altri soggetti interessati al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni che hanno determinato la presentazione dell’istanza presso la CCIAA.
“Nel procedimento di composizione negoziata del Codice della crisi – ha spiegato Giovanna Greco, consigliere segretario del Consiglio nazionale dei commercialisti, delegato a Funzioni giudiziarie e metodi ADR – l’attività di facilitazione delle trattative da parte dell’esperto è centrale e ad essa il Codice della crisi e il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 21 marzo 2023 danno ampio risalto, ribadendo, peraltro, l’attività di mediazione svolta da questo professionista. In particolare, per disposto del Codice della crisi (art. 16, comma 2), l’esperto è terzo rispetto alle parti, imprenditore compreso. Esso non assiste o si sostituisce alle parti nell’esercizio dell’autonomia privata, ma ha il compito di facilitare le trattative e stimolare gli accordi. L’esperto indipendente coadiuva le parti nella comunicazione, nella comprensione dei problemi e degli interessi di ciascuna”.
“L’esperto – ha continuato Greco – non è equiparabile al professionista attestatore (incaricato dal debitore per il rilascio dell’attestazione circa la veridicità dei dati e la fattibilità del piano, senza mettere in atto alcuna tecnica di mediazione) ed è tenuto ad operare, oltre che con riservatezza e professionalità, in modo imparziale e indipendente da qualsiasi condizionamento. Nella stessa prospettiva, va letta la previsione recata dell’art. 17, comma 5 del Codice della crisi in forza della quale, nel corso delle trattative, l’esperto può invitare (l’invito richiama la tecnica e il ruolo del mediatore, chiamato a facilitare il raggiungimento di un accordo tra le parti) a rideterminare secondo buona fede il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l’equilibrio del rapporto in ragione a circostanze sopravvenute (norma determinata dalla ricadute provocate dalla pandemia)”.
“Per gli stessi motivi – ha concluso –, nell’ambito della formazione specifica del professionista prevista per aver accesso all’elenco degli esperti indipendenti, il decreto dirigenziale prevede dieci ore destinate a perfezionare le competenze del professionista in relazione tecniche di facilitazione di comunicazione della composizione consensuale”.
Il presidente della Fondazione ADR, Antonino Trommino, ha spiegato che “la mission della Fondazione non è solo quella di diffondere documenti scientifici atti ad analizzare le criticità sulle norme, dare suggerimenti e proporre soluzioni. La Fondazione è di fatto un centro di ricerca operativo, che attraverso osservazioni e segnalazioni provenienti dal mondo dei commercialisti, ma anche di altre categorie ordinistiche, aiuta a dare soluzioni e risolvere questioni controverse che, all’interno dei tribunali, impattano quotidianamente sulle procedure previste dal nuovo Codice della crisi affidate a gestori della crisi d’impresa e da sovraindebitamento, professionisti indipendenti ed esperti“.

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