Nel quadro delle modifiche proposte al testo del d.lgs. 139/2005, poste in pubblica consultazione nei giorni scorsi, non mancano alcune novità in materia di accesso alla professione.
Il restyling riguarda innanzi tutto l’art. 36, contenente i requisiti per l’accesso all’albo, tra i quali viene eliminato quello della cittadinanza, in ossequio a quanto disposto dall’art. 2, co. 4 del DPR 137/2012, che vieta limitazioni discriminatorie fondate sulla nazionalità del professionista.
Al secondo comma della medesima disposizione è introdotta la definizione di “domicilio professionale”, assente nel testo attualmente vigente. Il domicilio professionale coincide con il luogo in cui il professionista esercita in modo stabile, continuativo e prevalente la propria attività, e deve risultare da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale dell’iscritto. La definizione è stata elaborata tenendo conto, da un lato, di quanto previsto in altri ordinamenti professionali vigenti e, dall’altro, di quanto stabilito con sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 18.02.2010.
All’art. 38 (Trasferimento) è inserito il comma 3-bis, relativo ai casi in cui la richiesta di trasferimento provenga da un iscritto sul quale gravi un procedimento penale o un esposto di natura disciplinare: in tali ipotesi l’Ordine di provenienza dovrà trasferire a quello di destinazione anche gli atti del procedimento penale o l’esposto formalmente acquisiti.
È nuovo anche il quinto comma, introdotto con l’intento di disciplinare la questione relativa al pagamento del contributo annuale in caso di trasferimento dell’iscritto nel corso dell’anno. Tale contributo dovrà evidentemente essere ripartito tra l’Ordine di provenienza e l’Ordine di destinazione in relazione al periodo di iscrizione in ciascuno degli albi; laddove risulti maggiore l’importo richiesto dall’Ordine di destinazione, quest’ultimo potrà richiedere all’iscritto di corrispondere il quantum in proporzione al periodo di iscrizione, al netto di quanto già ricevuto dall’Ordine di provenienza.
Il Decreto emendato propone poi l’inserimento di un art. 38-bis, dedicato alla disciplina della cancellazione dall’albo o dall’elenco, assente nell’attuale testo. Sul punto, vengono innanzi tutto individuate tassativamente le ipotesi di cancellazione, che potrà avvenire:
1) nei casi di incompatibilità;
2) quando è venuto a mancare il requisito relativo al godimento del pieno esercizio dei diritti civili;
3) quando l’iscritto trasferisce sia la sua residenza, sia il suo domicilio professionale, in località posta fuori della circoscrizione del Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto o comunque si rende irreperibile;
4) nel caso di mancato pagamento dei contributi annuali. In tale ipotesi, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, il Consiglio dell’Ordine assegna un termine, non superiore ad ulteriori tre mesi, per effettuare il versamento, trascorso inutilmente il quale il Consiglio dell’Ordine, sentito l’interessato, ne dispone la cancellazione dall’Albo.
La cancellazione potrà essere disposta su richiesta dell’iscritto, ovvero essere pronunciata dal Consiglio dell’Ordine d’ufficio o su richiesta del P.M. solo dopo aver sentito l’interessato (salvo che nel caso di rinunzia o di irreperibilità del medesimo). È evidente che la cessazione delle cause di cancellazione determina nuovamente il diritto di iscrizione all’albo in capo a chi ne era stato cancellato, così come è altrettanto evidente che in pendenza di un un procedimento disciplinare la domanda di cancellazione resta sospesa fino al termine dello stesso.
In merito alla disciplina per l’accesso all’albo, tra le proposte formulate fuori dal testo e sottoposte alla riflessione degli Ordini territoriali figura quella relativa all’ampliamento della durata del tirocinio, attualmente pari a diciotto mesi, fino a tre anni, di cui due da svolgere in concomitanza con il biennio della laurea specialistica (art. 40, co. 1). Al riguardo, lungi dal voler allungare il percorso per l’accesso dei giovani alla professione, la ratio della modifica ipotizzata risiede esclusivamente nella opportunità di riallineare il tirocinio professionale a quello necessario per l’accesso al registro dei revisori. Alla medesima ratio è ispirata la proposta, anch’essa fuori dal testo, avente ad oggetto l’eliminazione della terza prova dell’esame di Stato e la sua sostituzione con quella in materia di revisione prevista dal DM 63/2016: ciò, infatti, potrebbe consentire di eliminare la quarta prova aggiuntiva che, come è noto, è stata introdotta proprio ai fini dell’equipollenza con i revisori legali.
E, sempre con riferimento al tirocinio professionale, al primo comma dell’art. 42 viene proposta la riduzione a due anni dell’anzianità del dominus (attualmente pari a cinque anni) necessaria per l’accoglimento dei tirocinanti.
Altro tema particolarmente dibattuto è quello dell’assenza, nell’ordinamento vigente, di una previsione in merito all’eventuale compenso spettante al tirocinante: per questo all’art. 44, co. 2, è introdotto un ulteriore periodo in cui è sancito il riconoscimento, nei confronti di quest’ultimo, di un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio, come stabilito dall’art. 9, co. 4, D.L. n. 1/2012.
Completano il quadro le ulteriori modifiche agli artt. 46 e 47, riguardanti le materie che costituiscono oggetto delle prove scritte e orali per l’accesso alle sezioni A e B dell’albo, aggiornate con le materie previste per l’esame di accesso al registro dei revisori legali di cui all’art. 4 del d.lgs. 39/2010.

Dottore commercialista e revisore legale dei conti, con specializzazione universitaria in diritto commerciale. Già ricercatrice nell’area giuridica della Fondazione Nazionale Commercialisti e poi nel Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dove attualmente svolge la propria attività nelle aree dell’ordinamento professionale e del diritto penale dell’economia (responsabilità amministrativa degli enti, normativa antiriciclaggio e normativa anticorruzione). Su tali materie svolge attività formativa e ha pubblicato negli anni numerosi contributi, sia in opere monografiche, sia in riviste specializzate
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