Dal 1° gennaio 2019 è scattata l’obbligatorietà della fatturazione elettronica che, negli ultimi giorni dell’anno appena trascorso, ha impegnato l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Economia e delle Finanze nella predisposizione di numerosi aspetti di dettaglio. Con la nuova fatturazione cambieranno necessariamente, tra le altre cose, anche le modalità di pagamento delle relative imposte di bollo per tutti coloro che vi sono assoggettati. A questo proposito, è stato pubblicato ieri 7 gennaio il decreto che il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha firmato lo scorso 28 dicembre, che  introduce le nuove modalità di assolvimento del tributo che si applicherà alle fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2019.

Con lo scopo di semplificare l’adempimento da parte del contribuente, il decreto stabilisce che, al termine di ogni trimestre, sarà l’Agenzia delle Entrate a rendere noto al contribuente l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio. L’imposta di bollo del valore di 2 euro è dovuta sulle fatture che abbiano un importo superiore a 77,47 euro, limite fissato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 maggio 2005.

Le fatture devono essere riferite a operazioni escluse dal campo di applicazione dell’IVA in base all’art. 15 del D.P.R. 633 del 1972; o esenti ai sensi dell’articolo 10 del citato DPR; operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione; servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali; oppure per operazioni che siano escluse dal campo di applicazione dell’IVA per carenza di uno tra i presupposti soggettivo, oggettivo o territoriale; inoltre le fatture emesse da contribuenti nei così detti regimi di vantaggio (es: dei minimi, forfettario) che non comportano l’addebito dell’IVA.

Rimangono escluse dall’imposta di bollo le fatture recanti una prestazione imponibile IVA; le fatture relative a esportazioni di merci sia dirette, sia triangolari; le fatture relative a operazioni intracomunitarie; le fatture con Iva assolta all’origine, come nel caso della cessione di prodotti editoriali; le fatture relative ad operazioni in reverse charge.

Sulla base di quanto disposto dal Ministro Tria nel suo D.M., attraverso i dati in suo possesso, l’Agenzia metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consentirà ai contribuenti interessati di pagare l’imposta di bollo con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, oppure mediante l’utilizzo di un modello F24 precompilato dalla stessa Agenzia delle Entrate.

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