Più trasparenza negli investimenti finanziari, inclusi i prodotti assicurativi vita, e maggiore omogeneità nelle procedure di assegnazione del rating da parte delle banche per la concessione dei prestiti. Due temi sui quali i commercialisti italiani sono pronti a fare la propria parte, attraverso una serie di proposte che mirano a rendere più chiare, eque ed efficienti le dinamiche di mercato nel loro insieme. Ancorché apparentemente distanti dalle attività tradizionali quali contabilità, fiscalità e consulenza, infatti, i commercialisti godono di un punto di osservazione privilegiato sul sistema, trovandosi a diretto contatto nella quotidianità sia con i cittadini e le imprese, da un lato, sia con le istituzioni bancarie, finanziarie ed assicurative, dall’altro. È questo il messaggio lanciato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nel corso di un’audizione tenutasi nelle scorse settimane presso la Commissione per la semplificazione della Camera, nell’ambito dell’indagine conoscitiva avviata dal Parlamento su tali tematiche.

Un mix di 12 proposte, divise in tre macro aree (investimenti, accesso al credito, altri provvedimenti), che trattano le problematiche in questione a tutto tondo. A cominciare dagli investimenti finanziari ed assicurativi. Nonostante le garanzie pro-risparmiatore fissate dal Testo unico della finanza (Tuf), dal Testo unico bancario (Tub) e dal Codice delle assicurazioni private, infatti, oggi come oggi la rappresentazione dei rischi connessi ai singoli investimenti non è sempre adeguata. «Come dimostrano le cronache di questi ultimi tempi, è necessario individuare metodi più efficaci per favorire la comprensione degli strumenti finanziari e, di conseguenza, i relativi rischi», osserva il Presidente nazionale dei commercialisti, Gerardo Longobardi. «Da un lato, riteniamo opportuno semplificare il linguaggio della documentazione illustrativa da consegnare alla clientela e, dall’altro, serve introdurre l’obbligo di rappresentazione grafica dei rischi potenziali».
Sul punto, la categoria si dice disposta ad assistere le autorità competenti (Ministero dell’Economia e delle Finanze, Consob, Ivass), al fine di predisporre ipotesi concrete di nuovi standard documentali. Non solo. Il Cndcec propone anche di assimilare in tutto e per tutto le polizze vita a contenuto specificamente finanziario (si pensi ai prodotti unit-linked e index-linked) agli strumenti finanziari veri e propri. «In virtù della prevalenza della sostanza sulla forma, è necessario completare questa equiparazione, tanto sotto il profilo normativo quanto sotto quello fiscale», aggiunge Longobardi. «Ciò porterebbe benefici non solo in termini di maggior tutela preventiva dell’investitore, ma eviterebbe anche distorsioni sul mercato tra prodotti finanziariamente simili causate dal diverso trattamento tributario assegnato».

Proposte del Consiglio nazionale sono arrivate anche in merito alla trasparenza informativa in tema di potenziale conflitto di interessi nonché a proposito di costi e spese gravanti sulla clientela per la sottoscrizione e la gestione dei prodotti finanziari-assicurativi. Senza dimenticare i profili di responsabilità degli intermediari laddove i rischi si manifestino, talvolta in maniera dirompente, a danno dei risparmiatori. Ipotesi verificatasi per esempio lo scorso anno nel caso dei default bancari e delle obbligazioni subordinate vendute al dettaglio alla clientela privata e poi finite nella procedura di risoluzione. Con il conseguente strascico di dibattiti e polemiche in merito ai criteri adottabili per accedere ai risarcimenti statali. In mancanza di regole precise, infatti, la violazione o meno degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza da parte degli enti finanziari nei confronti di propri clienti (specie nel collocamento di strumenti rivelatisi ex post inadeguati rispetto al profilo di rischio del risparmiatore) può essere rimessa solo al giudizio di un Tribunale o, nei casi applicabili, dell’Arbitro bancario e finanziario. Il Cndcec sottopone alla Camera dei Deputati una proposta per rendere oggettivi ed omogenei i criteri di giudizio. «Tenuto conto del fatto che la tutela del risparmio è cosa diversa dalla tutela degli investimenti in sé, stante la differenza dell’intento soggettivo perseguito, andrebbe valutata l’ipotesi di enucleare una clausola generale che sancisca un “principio di correttezza reciproco”», sottolinea Antonio Repaci, consigliere nazionale delegato a Finanza aziendale ed assicurazioni, «per gli intermediari, di ovvio rispetto dei principi normativi citati; per i risparmiatori, di veridicità delle informazioni in materia di esperienza finanziaria e grado di accettazione del rischio. In mancanza di tale clausola, al di là dei casi di dolo specifico, dovrebbero scattare casistiche automatiche di risarcibilità dei danni subiti ovvero di insussistenza dei requisiti dell’istanza di risarcibilità (magari anche vincolandole ad apposite parametrazioni reddituali-patrimoniali)».

Dai commercialisti arrivano però idee nuove anche per quanto riguarda l’accesso al credito, ossia uno dei principali problemi che negli ultimi anni ha letteralmente messo in ginocchio le piccole e medie imprese italiane, caratterizzate da fatturati e patrimonializzazione poco elevati e con un basso livello medio di pianificazione finanziaria. Per ovviare almeno in parte ad un simile scenario, il Cndcec propone in primo luogo di far parlare “la stessa lingua” a banche ed aziende. I meccanismi per l’assegnazione del rating (ossia la classificazione del livello di rischio insolvenza dell’impresa richiedente) variano da banca a banca, alla luce dei differenti algoritmi informatici e delle procedure umane adottate nei singoli istituti.
«A nostro avviso è necessaria l’introduzione dell’obbligo di comunicazione del rating assegnato (oggi solo facoltativo) e delle sue eventuali variazioni nel tempo, evidenziando in quale classe di rischio si sia inseriti e con l’illustrazione sintetica della motivazione di tale classificazione», spiega Longobardi. «In questo modo gli imprenditori avrebbero visibilità sui punti di debolezza rilevati e capirebbero dove potersi concentrare per migliorare la propria affidabilità». Da qui pure la richiesta di prevedere un obbligo di pubblicità dei principali criteri utilizzati nell’assegnazione del rating da parte dei singoli istituti di credito, al fine di renderli maggiormente comparabili tra loro.

Ma il commercialista, già impegnato nell’attività professionale nell’assistere le aziende a definire le più corrette forme di funding (entità del fabbisogno finanziario, costo del denaro preso in prestito, condizioni e durata del finanziamento), può rivestire un ruolo maggiormente proattivo. Si tratta cioè della figura di “attestatore” dei finanziamenti. Questi ultimi consisterebbero in appositi prestiti alle imprese condizionati alla presentazione di business plan soggetti ad attestazione (tipicamente già prevista nelle procedure di risanamento aziendali, di cui costituiscono elemento essenziale) su aziende in bonis. Il credito, infatti, non è un diritto, ma deve essere meritato da chi lo richiede. E chi meglio dei commercialisti può farsi garante della bontà dei progetti presentati dalle imprese? Nella proposta del Cndcec, il professionista (nominato dal cliente) dovrebbe essere iscritto nel Registro dei revisori legali ed essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa concorsuale ex art. 67, comma 3, lettera d) della legge fallimentare.
«Le imprese che in maniera ricorrente utilizzassero positivamente queste linee otterrebbero maggiore credibilità nei confronti del sistema bancario», chiosa Repaci, «una sorta di “accreditamento progressivo” delle proprie capacità predittive, assorbendo il costo di attestazione con i benefici del minor pricing del debito (o sostenendolo per ottenere maggiori volumi di finanziamento), mentre le banche porrebbero elementi prospettici (e non solo pro-ciclici) nelle proprie valutazioni di merito creditizio».

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