Il documento “Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l’attività dell’organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231” fornisce spunti importanti non solo ai fini della individuazione delle best practices per la costruzione del Modello 231 e per lo svolgimento delle attività di vigilanza da parte dell’Organismo a ciò preposto, ma anche per l’elaborazione di alcune proposte di modifica della normativa.

Invero, si parla ormai da anni di revisione organica del d.lgs. 231/2001 e l’interesse è sempre più vivo in quanto l’obbligatorietà del modello, ancorché non contemplata ex lege, è stata spesso fortemente suggerita attraverso fonti di svariata natura – norme regionali, atti di natura regolamentare, provvedimenti emanati da autorità di vigilanza – che investono particolari tipologie di enti; né va sottaciuto il contributo della giurisprudenza che, colmando lacune interpretative connesse ad alcune zone “grigie”, nel corso del tempo ha ampliato il novero dei destinatari della normativa. In altre parole, a dispetto dell’assenza di un espresso obbligo di legge, l’attuale sistema dimostra con evidenza che l’adozione di un modello organizzativo e la nomina di un organismo di vigilanza già configurano in qualche modo un dovere per moltissimi enti. In tal senso sono orientate proposte di legge come il recente DDL 726, finalizzato a introdurre l’obbligatorietà del Modello 231 e dell’organismo di vigilanza per i soggetti che superano determinati parametri connessi, nel caso di specie, ai ricavi di vendita. Proposte come quella accennata sembrano prendere atto dell’esigenza di rendere maggiormente efficaci i presidi contemplati dal d.lgs. 231/2001, ufficializzandone l’obbligatorietà. Prima ancora di intervenire su tali aspetti occorrerebbe, tuttavia, interrogarsi in merito alla adeguatezza della norma rispetto al contesto di riferimento nel quale opera.

Così, scorrendo l’elenco dei punti rispetto ai quali il Decreto 231 ha mostrato alcune criticità, rileva in primis la constatazione che i modelli organizzativi adottati hanno raramente superato il vaglio di idoneità giudiziale, non consentendo agli enti chiamati nel giudizio penale di evitare le incisive sanzioni pecuniarie e interdittive contemplate dalla norma. È evidente che tale circostanza non ha di certo giovato alla diffusione dei modelli, in molti casi considerati dalla platea dei loro potenziali destinatari come un onere al quale non corrisponde alcun visibile beneficio. In tal senso è stato più volte auspicato il ripristino dell’ordinario meccanismo dell’onere della prova che attualmente, nell’ipotesi di reato commesso da un soggetto apicale, è “invertito”, nel senso che grava esclusivamente sull’ente. Invero, si tratta solo di uno dei tanti aspetti procedurali della normativa che, ove rivisti, consentirebbero di rendere molto più appetibile la compliance.

Al medesimo obiettivo potrebbe essere improntata la previsione di meccanismi premiali nei confronti di chi adotta un modello organizzativo, ad esempio attribuendo un maggior vigore operativo ai rating di legalità e d’impresa.

Da ultimo, una maggiore considerazione in sede giudiziale dell’adozione e del rispetto di standard riconosciuti, nonché di principi condivisi regolanti l’elaborazione e l’efficace attuazione dei modelli, avrebbe risvolti sicuramente positivi: rendere più certa la possibilità che l’introduzione del modello possa escludere la responsabilità dell’ente, ovvero svolgere una funzione esimente, o comunque incidere sulla sanzione inflitta (solo pecuniaria con esclusione di quelle interdittive) rappresenterebbe una forma di persuasione efficace per le imprese nell’ottica di una valutazione tra costi e benefici fondata non solo su aspetti di tipo monetario, ma anche organizzativo e culturale e, più in generale, su una maggiore attenzione alla gestione dei rischi.

(da Italia Oggi)

Please follow and like us:
Pin Share

Allegati

Leggi anche
  • CNDCEC Report marzo 2019

    CNDCEC

    CNDCEC Report marzo 2019

    L'attività di marzo del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

STAI CERCANDO