Un modello caratterizzato da tabelle in cui inserire i dati sull’adempimento dell’obbligo formativo degli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, relativo al triennio 2017-2019, è stato predisposto dal Consiglio nazionale della categoria ed inviato ai presidenti degli Ordini locali, che dovranno compilarlo e restituirlo all’indirizzo consiglio.nazionale@pec.commercialistigov.it entro il prossimo 31 ottobre.

Nella compilazione del modulo, gli Ordini locali dovranno tenere in considerazione che è stato prorogato dal 31 dicembre 2019 al 30 settembre 2020 il termine utile al conseguimento dei crediti formativi professionali (cfp) richiesti per l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019, limitatamente al conseguimento dei cfp definiti “non utili per la revisione legale”; che i cfp conseguiti dagli iscritti in regime di esonero e nel corso del primo anno di iscrizione nell’albo possono essere computati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo triennale.

In particolare, gli Ordini dovranno indicare il numero degli iscritti nell’Albo e nell’Elenco speciale (tabella 1); degli iscritti soggetti all’obbligo formativo completo, all’obbligo formativo ridotto e gli iscritti non soggetti all’obbligo formativo (iscritti esonerati dallo svolgimento della fpc e iscritti nell’elenco speciale) (tabella 2); i fascicoli assegnati al Consiglio di disciplina per il mancato assolvimento dell’obbligo formativo degli iscritti, i procedimenti archiviati nella fase pre-istruttoria, i procedimenti disciplinari aperti e i fascicoli non ancora esaminati (tabella 3); i procedimenti disciplinari conclusi e in corso (tabella 4); le decisioni di archiviazione del procedimento, di irrogazione delle sanzioni “censura” e “sospensione” assunte dal Consiglio di disciplina (tabella 5).

Inoltre, in relazione al numero di fascicoli assegnati al Consiglio di disciplina per il mancato assolvimento dell’obbligo formativo degli iscritti, sarà necessario riportare nelle tabelle dedicate l’indicazione del numero:
• degli iscritti tenuti ad adempiere all’obbligo formativo completo che non hanno conseguito cfp, che hanno conseguito meno di 30 cfp, da 30 a 49 cfp, ovvero oltre 60 ma meno di 90 cfp nel triennio (tabella 6);
• degli iscritti tenuti ad adempiere all’obbligo formativo ridotto che non hanno conseguito cfp, che hanno conseguito meno di 10 cfp, da 10 a 19 cfp ovvero oltre 20 ma meno di 30 cfp nel triennio (tabella 7);
• degli iscritti soggetti all’obbligo formativo che, pur avendo conseguito nel triennio 90 cfp (ovvero 30 cfp se soggetti all’obbligo formativo ridotto), non hanno maturato almeno 20 cfp in ciascun anno (o almeno 7 cfp in ciascun anno se soggetti all’obbligo formativo ridotto) e non hanno maturato almeno 9 cfp in materie c.d. “obbligatorie” (tabella 8);
• degli iscritti soggetti all’obbligo formativo che, pur avendo conseguito nel triennio 90 cfp (30 cfp per l’obbligo formativo ridotto) e conseguito minimo 20 cfp in ciascun anno (7 cfp per l’obbligo formativo ridotto), non hanno maturato almeno 9 cfp in materie c.d. “obbligatorie” (tabella 9);
• degli iscritti soggetti all’obbligo formativo che, pur avendo conseguito nel triennio 90 cfp (30 cfp per l’obbligo formativo ridotto) e conseguito almeno 9 cfp in materie c.d. “obbligatorie”, non hanno maturato almeno 20 cfp in ciascun anno (7 cfp per l’obbligo formativo ridotto) (tabella 10).

L’informativa n. 91 del 20 settembre 2021 del Consiglio nazionale

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