Il D.Lgs. 139/2015, implementativo della direttiva 2013/34/2015 (c.d. “direttiva accounting”), ha apportato sostanziali modifiche alle norme civilistiche in materia di bilancio. Le disposizioni in esame entrano in vigore con i bilanci che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2016.
L’attenzione di molti commercialisti sarà con molta probabilità concentrata, in sede di previsione della prima adozione, sulla revisione delle disposizioni che interessano le società di minori dimensioni, considerato che solitamente la categoria è il punto di riferimento per la miriade di piccole e medie imprese che costituiscono storicamente il tessuto economico dell’imprenditoria a livello nazionale.
In questa prospettiva, tenuto anche conto che l’Organismo Italiano di Contabilità sta completando l’emanazione delle bozze dei Principi contabili nazionali rivisti a seguito della pubblicazione del citato decreto bilanci, il quadro dello stato dell’arte comincia a delinearsi in modo chiaro.
Consideriamo in termini generali e sintetici alcuni elementi di novità per il bilancio delle società non-piccole.
I parametri previsti per l’identificazione delle società di piccole dimensioni sono rimasti invariati. La scelta del legislatore nazionale appare ragionevole, anche in virtù del fatto che la crisi ha costretto a rivedere al ribasso il concetto di piccola società; il valore della moneta è stato sostanzialmente stabile nel corso degli ultimi anni e nello svolgersi dei decenni precedenti le soglie sono state incrementate a livello nazionale in modo più che rilevante.
Il legislatore ha deciso di introdurre anche la categoria delle micro-imprese (art.2435-ter, cc), a cui sono dedicate specifiche esenzioni, come vedremo, in materia di talune operazioni e di informativa.
La seguente tabella riporta i riferimenti per l’identificazione di piccole società e micro-imprese:
Le società di “piccole dimensioni” (art.2435-bis, co.1, c.c., in vigore al 31.12.2015 e dal 1° gennaio 2016) | Le micro-imprese (art.2435-ter, co.1, c.c., in vigore dal 1° gennaio 2016) |
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Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità. | Sono considerate micro-imprese le società di cui all’articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità. |
Gli schemi di bilancio originano, come avvenuto in precedenza, dai format delle società non piccole, con l’adattamento delle semplificazioni al nuovo articolato. La semplificazione più rilevante consiste nella esenzione per le piccole dalla redazione del rendiconto finanziario, che, al contrario, è obbligatorio per le società non qualificabili come piccole.
È utile ricordare che anche l’introduzione del costo ammortizzato per la valutazione di taluni elementi patrimoniali (titoli di debito, crediti e debiti) è obbligatorio solo per le società non piccole. Le semplificazioni previste per le piccole società in materia di schemi e di criteri valutativi sono estese anche alle micro-imprese.
Quest’ultime, in aggiunta, non possono applicare (trattasi di obbligo, non di facoltà) la deroga per la rappresentazione veritiera e la nuova “temuta” contabilizzazione dei derivati (art.2426, co.1, n.11-bis), articolata sulla misurazione di tali strumenti finanziari al fair value. Tuttavia, il paragrafo 127 del nuovo Principio in bozza sugli strumenti finanziari derivati evidenzia che: “Nel caso di strumenti finanziari derivati non di copertura, ove ricorrano le condizioni per l’iscrizione di un fondo per rischi e oneri, in base a quanto previsto dall’OIC 31, la società rileva nella sezione D) del conto economico con contropartita un fondo rischi ed oneri il fair value negativo degli strumenti finanziari derivati non di copertura”.
La nota integrativa delle piccole società è ridotta e richiede una serie di informazioni “massime”, nel senso che non è stato consentito agli Stati membri richiedere più informazioni di quelle previste. Ancora, le richieste informative indicano in “positivo” le informazioni che devono essere fornite (“…la nota integrativa fornisce le indicazioni…”, art.2435-bis, in vigore dal 1° gennaio 2016), mentre la vecchia formulazione prevedeva esenzioni in negativo (“nella nota integrativa sono omesse le indicazioni…, art.2435-bis, in vigore sino al 31.12.2015).
Le micro imprese sono esentate dalla presentazione della nota integrativa, quando queste forniscono le informazioni concernenti:
l’importo totale di impegni, garanzie e passività potenziali che non risultano dallo stato patrimoniale, con indicazione delle specifiche richieste, quali, tra le altre, la natura delle garanzie reali prestate e gli impegni assunti nei confronti di imprese del gruppo (art.2427, co.1, n.9, cc);
l’importo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, indicando una serie di specifiche, quali, tra le altre, il tasso d’interesse, le principali condizioni, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate (art.2427, co.1, n.16, cc).
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