Cessare la prassi recentemente invalsa e astenersi dall’indicare il professionista delegato alla vendita quale titolare effettivo dell’operazione e dei conti correnti accesi per la gestione dei fondi relativi alle procedure esecutive immobiliari.
Lo scrivono in una nota congiunta i Consigli nazionali di commercialisti, avvocati e notai che invitano ABI e Banca d’Italia a ripristinare la prassi che considera come titolare effettivo il presidente del Tribunale presso il quale pendeva la procedura esecutiva.
La nuova impostazione adottata dagli istituti bancari – si legge nella nota – è errata sia dal punto di vista concettuale, per i precisi poteri affidati al giudice della procedura, sia per quanto concerne i rischi connessi alla normativa antiriciclaggio perché “il perimetro di operatività rispetto alla gestione del conto corrente bancario dell’avvocato, del notaio o del commercialista delegato alla vendita è ben delimitato ed è fissato non solo dalla legge, ma in concreto dalle ordinanze del giudice della procedura, che ha potere decisionale e direzionale della procedura medesima. Il delegato alla vendita, infatti, si occupa di eseguire solo gli aspetti operativi e, pertanto, rappresenta l’esecutore dell’operazione”.
“La persona fisica dotata dei poteri di direzione e rappresentanza della procedura è invece il giudice delegato – scrivono i Consigli nazionali di commercialisti, avvocati e notai –, ma in considerazione dei frequenti cambi di sezione o di Tribunale cui sono soggetti i magistrati, e in considerazione della lunga durata di tali procedimenti, viene indicato per comodità quale titolare effettivo dell’operazione il presidente del Tribunale in qualità di rappresentante dell’ente cui appartiene il giudice delegato stesso”.
Tra l’altro, l’indicazione di un avvocato, notaio e commercialista quale titolare effettivo delle numerose procedure che ogni singolo professionista attivo nel settore segue comporta un ingiustificato “abbassamento” del rating personale nel sistema bancario, alla luce dei criteri utilizzati dagli istituti di credito nella mappatura dei clienti. “In altre parole – conclude la nota –, ciò comporta effetti dannosi a carico della persona fisica delegata alla vendita, facendo apparire il medesimo come il beneficiario ultimo di somme e di un numero, spesso elevato, di conti correnti in cui egli amministra somme sotto la direzione dell’Autorità Giudiziaria e dalle quali non ricava alcuna utilità, fatta eccezione per i compensi, di valore spesso risibile, dovuti per l’attività svolta”.
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