È riservato agli iscritti agli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il nuovo servizio web dell’Agenzia delle Entrate relativo alla “Gestione Procure”. Lo prevede l’accordo siglato dal Consiglio nazionale della categoria con la stessa Agenzia, che integra la Convenzione del 2019, per acquisire le informazioni relative alla procura conferita dal contribuente al professionista iscritto all’albo per lo svolgimento delle attività di rappresentanza o assistenza del proprio cliente presso gli uffici dell’AdE.
Il servizio permetterà agli iscritti di comunicare i dati delle procure conferite dai propri clienti per le attività di assistenza presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando un apposito applicativo web messo a punto sulla base della Convenzione del 2019. L’applicazione, disponibile al termine del periodo di sperimentazione già in corso, sarà accessibile esclusivamente ai soggetti che, sulla base delle comunicazioni trasmesse dal Consiglio nazionale, risulteranno regolarmente iscritti all’albo. Da questo punto di vista, il Consiglio Nazionale sarà responsabile della corretta trasmissione delle informazioni disponibili che avverrà con cadenza settimanale, mentre sui singoli Ordini territoriali cadranno le responsabilità relative alla completezza e correttezza delle stesse informazioni.
Infatti, la mancata acquisizione delle informazioni relative a uno o più iscritti, che si prolunghi per più di 4 invii consecutivi – per difetto di trasmissione o in seguito al non superamento dei controlli operati sui file contenenti le informazioni relative agli iscritti nell’albo – comporterà l’aggiornamento automatico dello stato da “iscritto” a “cancellato” e, di conseguenza, l’inibizione dell’accesso al servizio “Gestione Procure”, nonché l’inefficacia delle procure già inviate fino alla trasmissione di successive comunicazioni di rettifica.
Sui controlli richiesti dell’Agenzia delle Entrate, il Consiglio Nazionale potrà, entro il terzo invio successivo alla ricezione dell’esito di trasmissione in cui è indicato lo scarto della posizione, attivare tempestivamente gli Ordini territoriali tramite PEC ai fini della correzione delle non conformità. Gli Ordini dovranno effettuare le eventuali correzioni dei dati dell’albo attraverso l’area riservata del portale www.commercialisti.it.
Per monitorare gli effetti di tali controlli, fino al prossimo 30 settembre l’Agenzia non procederà all’aggiornamento automatico dello stato dell’iscritto a “cancellato” dando agli Ordini territoriali la possibilità di procedere con l’aggiornamento dell’anagrafica degli iscritti e la trasmissione obbligatoria al Consiglio Nazionale di tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’aggiornamento dell’Albo Unico Nazionale.
L’accordo definisce anche le modalità delle comunicazioni all’Anagrafe Tributaria delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi tenuti dagli Ordini territoriali ai sensi e per gli effetti del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia stessa dello scorso 27 gennaio.
In virtù di tale accordo, gli Ordini territoriali non sono più tenuti alla comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria delle variazioni intercorse nell’anno precedente poiché l’adempimento si riterrà assolto con gli scambi informativi tra il Consiglio Nazionale e l’Agenzia delle Entrate. Gli Ordini, quindi, non dovranno più predisporre e spedire telematicamente all’Agenzia il file tramite il programma “ORDINI 2.0” perché, da quest’anno, all’invio dei dati previsto dal D.P.R. 605/1973 provvederà direttamente il CNDCEC attraverso l’Albo Unico Nazionale.
Lo scambio dei dati al 31 dicembre 2020 e la trasmissione delle informazioni disponibili relative allo stato degli iscritti e alle eventuali variazioni nel periodo 1° gennaio 2021 – 11 giugno 2021 avverrà entro la data del 10 giugno 2021 attraverso uno scambio di PEC tra il Consiglio nazionale e l’Agenzia delle Entrate. Successivamente, la trasmissione sarà effettuata con cadenza settimanale e riporterà le informazioni aggiornate alla data di trasmissione. Ai fini del rispetto dell’adempimento previsto dal DPR 605/1973, si considereranno le trasmissioni complessive effettuate dal 1° gennaio di ciascun anno fino al 30 giugno dell’anno successivo.
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