In seguito all’ordinanza del Consiglio di Stato dello scorso 17 maggio, Unioncamere ha nuovamente sospeso l’operatività del Registro dei Titolari effettivi limitatamente alla consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, all’accreditamento dei soggetti obbligati e all’accesso da parte dei soggetti legittimati. Lo comunica il Consiglio nazionale dei commercialisti attraverso l’informativa n. 76/2024.
Nella nota si legge che, pur prevedendo l’art. 3 del Dm n. 55/2022 la possibilità per le imprese dotate di personalità giuridica di comunicare annualmente – contestualmente al deposito del bilancio – la conferma dei dati e delle informazioni entro 12 mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione della loro variazione o dall’ultima conferma, la sospensione delle sopraindicate operazioni non pregiudica la possibilità di finalizzare correttamente il deposito del bilancio, anche qualora tali dati ed informazioni non siano stati ancora comunicati in ragione delle incertezze applicative emerse in esito all’avvio del Registro e che hanno condotto nei mesi passati alla prolungata sospensione della sua operatività.
Pur volendo ignorare le intervenute sospensioni del Registro, dal momento che il primo termine per la comunicazione dei Titolari effettivi ha iniziato a decorrere dal 9 ottobre 2023 e che i 12 mesi previsti per la conferma non sono ancora trascorsi, ad oggi non sussiste la possibilità di confermare al Registro delle imprese i dati comunicati o variati del Titolare effettivo tramite il deposito del bilancio di esercizio 2023 poiché nell’applicativo DIRE non risulta disponibile la relativa funzione.
Conseguentemente, le imprese che intendano effettuare la conferma dei dati dei titolari effettivi possono farlo attraverso il predetto applicativo, fermo restando che, in assenza della possibilità di dare conferma gratuitamente con il deposito del bilancio di esercizio 2023, la comunicazione autonoma sarà soggetta al pagamento dei diritti di segreteria.
In attesa del termine di scadenza della sospensiva – si legge nella nota -, si può ritenere in via interpretativa che la prima conferma dei dati inerenti al primo popolamento del Registro dei titolari effettivi, in caso di una sua riattivazione, possa essere effettuata solo con il deposito dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2024, fermo restando il rispetto del termine di 12 mesi entro cui devono essere confermati i dati e le variazioni o le nuove comunicazioni.
Tale situazione sembrerebbe compatibile con l’esigenza di attendere le conclusioni del Consiglio di Stato che potrebbero travolgere l’intero impianto del Dm n. 55/2022, compreso l’obbligo di conferma in esame. In considerazione di tutto ciò, le Camere di Commercio territoriali non possono procedere all’accertamento di presunte violazioni e all’applicazione di sanzioni per omessa o tardiva comunicazione da parte dei soggetti obbligati.
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