Nel pomeriggio di ieri l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per l’Italia ha diffuso alcune istruzioni operative finalizzate alla prevenzione degli eventuali fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza Covid-19.

Le istruzioni sono rivolte a tutti i destinatari della normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007, ai quali si richiede un impegno particolare nell’intercettare e segnalare tempestivamente alla UIF tutte le situazioni sospette in modo da consentire a quest’ultima di attivare immediatamente gli opportuni meccanismi di approfondimento.

Al fine di agevolare l’intercettazione di tali situazioni sospette, l’UIF individua alcuni comportamenti che potrebbero denotare l’esistenza di un rischio di infiltrazione criminale connesso alla attuale emergenza epidemiologica e che, di conseguenza, costituiscono veri e propri “indicatori di anomalia”.

Tre sono i profili individuati nel documento: il primo riguarda la gestione dell’emergenza sanitaria, il secondo le situazioni di difficoltà finanziaria e il terzo le attività a distanza (on line).

Con riferimento alla gestione dell’emergenza sanitaria, l’UIF punta il dito sulle possibili truffe nei settori delle forniture e dei servizi necessari per il contrasto all’epidemia. È evidente, infatti, il rischio che in un momento così delicato possano scendere in campo operatori non qualificati o senza specifica esperienza nel settore sanitario, offrendo prodotti contraffatti o di qualità scadente (ad esempio dispositivi di protezione individuale, igienizzanti, apparecchi medicali, ecc.). Particolare attenzione dovrà essere posta ad eventuali manovre speculative su tali prodotti, ma anche alla circolazione dei titoli delle aziende produttrici o di quelle impegnate nella ricerca scientifica. È evidente che, oltre al rischio riciclaggio, in tale situazione sussiste anche quello corruttivo, specie con riferimento agli affidamenti per l’approvvigionamento delle forniture e dei servizi necessari per l’attività di assistenza e ricerca. Concretamente, nell’ambito dell’adeguata verifica della clientela, i destinatari degli obblighi antiriciclaggio dovranno valutare con particolare attenzione le informazioni ricevute e rilevare le eventuali carenze nella documentazione o nelle informazioni fornite, nonché le incoerenze tra il profilo del cliente e l’operatività dello stesso. L’UIF sottolinea altresì come l’adeguata verifica in modalità rafforzata si imponga sia nell’ipotesi di coinvolgimento di persone politicamente esposte, sia in caso di ricezione da parte del cliente di fondi pubblici di importo rilevante e non coerente con l’operatività del cliente, sia infine con operatività quali la raccolta di fondi, anche on line mediante piattaforme di crowdfunding, a favore di organizzazioni non profit fittizie, che potrebbero essere utilizzate per fini distrattivi.

Il secondo profilo riguarda il rischio che organizzazioni criminali ben radicate sul territorio possano incrementare attività usurarie e rilevare/infiltrare imprese in crisi a fini di riciclaggio. Tra le informazioni che a parere di UIF dovranno essere attentamente valutate, con particolare riferimento all’origine dei fondi e alle finalità economico-finanziarie sottostanti, figurano quelle relative agli assetti societari e ad alcune operazioni quali, ad esempio, i trasferimenti anomali di partecipazioni, lo smobilizzo di beni aziendali a condizioni palesemente difformi da quelle di mercato, il rilascio di garanzie. In particolare, ai professionisti è richiesto di valutare l’operatività delle imprese clienti in difficoltà finanziaria, al fine di intercettare tempestivamente eventuali abusi di rilevanza penale, sia nella fase di accesso al credito garantito dall’intervento pubblico, sia in quella di utilizzo delle risorse.

Infine, sotto la lente d’ingrandimento dell’UIF ci sono anche gli strumenti di pagamento elettronici, già a rischio per definizione, il cui utilizzo è destinato ad aumentare anche una volta superato il momento dell’emergenza, a causa delle misure di distanziamento sociale. È evidente che tali strumenti si prestano a finalità truffaldine mediante il sistema della compravendita di beni inesistenti o contraffatti, o comunque a prezzi sproporzionati. Non solo. Il ricorso più frequente alle transazioni on line determina un incremento del rischio di reati informatici a danno di singoli utenti, ma anche di imprese o enti: l’UIF cita, tra gli altri, il phishing e gli attacchi ransomware, anche collegati a richieste di riscatto in valuta virtuale. Anche in tal caso l’acquisizione di informazioni sull’origine e sulla destinazione dei fondi è essenziale ai fini dell’individuazione di eventuali operazioni sospette; ugualmente importante è il controllo dei flussi finanziari connessi alle attività di gioco on line.

L’UIF sottolinea la valenza esemplificativa e non esaustiva degli indicatori sopra descritti, da cui discende l’obbligo, per i destinatari della normativa antiriciclaggio, di segnalare anche eventuali differenti anomalie che, ancorché non tipizzate all’interno della Comunicazione, siano comunque ritenute sospette sotto il profilo della possibile infiltrazione criminale connessa all’emergenza sanitaria in corso.

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