I tempi per il recepimento della direttiva 2014/95/UE sono ormai maturi. La normativa europea recante disposizioni per le grandi imprese in tema di comunicazione di informazioni non-financial e di diversità sarà, infatti, recepita dal legislatore italiano entro il mese di dicembre 2016.
I punti 1) e 2) dell’articolo 1) della direttiva in oggetto modificano la direttiva 2013/34/UE sul bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato, prevedendo, il primo, l’istituzione del nuovo articolo 19-bis, che disciplina il contenuto della dichiarazione di carattere non finanziario; il secondo, la modifica dell’articolo 20, recante disposizioni in tema di policy aziendale circa la diversità degli organi di direzione e controllo.
Le informazioni da inserire nell’ambito della dichiarazione di carattere non finanziario attengono essenzialmente ad “…informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell’impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell’impatto della sua attività, tra cui: una breve descrizione del modello aziendale dell’impresa; una descrizione delle politiche applicate dall’impresa in merito ai predetti aspetti, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate; il risultato di tali politiche; i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell’impresa anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall’impresa; gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l’attività specifica dell’impresa”.
Tra le informazioni di diversità rientrano, invece, “…una descrizione della politica in materia di diversità applicata in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dall’impresa relativamente ad aspetti quali, ad esempio, l’età, il sesso, od il percorso formativo e professionale, gli obiettivi di tale politica sulla diversità, le modalità di attuazione ed i risultati nel periodo di riferimento. Se non è applicata alcuna politica di questo tipo, la dichiarazione contiene una spiegazione del perché di questa scelta”.
L’applicazione di tale direttiva in Italia è in corso, avendo il Ministero dell’Economia e delle Finanze avviato una consultazione pubblica il cui termine ultimo per l’invio delle osservazioni è stato fissato al 3 giugno 2016 ed i cui risultati non sono, ad oggi, ancora noti. Obiettivo della consultazione, infatti, è quello di recepire con la dovuta attenzione il tenore di un disposto normativo, apparentemente appannaggio di poche imprese o pochi gruppi di grandi dimensioni (ovvero Enti di Interesse Pubblico – di seguito EIP – che presentano alla data di chiusura del bilancio di esercizio/consolidato un numero medio di 500 dipendenti: si stimano essere circa 250 nel Nostro Paese), ma rientrante in un contesto territoriale, quale quello italiano, ove il numero di microimprese e di PMI supera di gran lunga paesi più popolosi dell’UE, come Germania e Francia.
Il documento di consultazione pone, infatti, legittimi interrogativi in tema di:
- destinatari dell’informativa (azionisti, investitori e finanziatori o stakeholder più in generale);
- tipologia di informativa (esaustiva e coerente con pratiche internazionali diffuse);
- costi e benefici per la divulgazione delle informazioni;
- ambito di applicazione (ad altre imprese che presentano requisiti non solo quantitativi ma anche qualitativi diversi);
- tempi di applicazione più estesi per le PMI (l’obbligo per gli EIP di grande dimensione decorre dall’esercizio 2017);
- rimando a specifici standard internazionali, quali ad es. GRI (Global Reporting Initiative), IIRC (International Integrated Reporting Council), SASB (Sustainability Accounting Standard Board), AA (AccountAbility), UNGC (United Nations Global Compact), OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies), ISO26000;
- rilevanza dell’informazione non finanziaria;
- indicazione di KPIs (Key Performance Indicators) specifici;
- clausola di salvaguardia (possibili omissioni di informativa);
- dove riportare l’informativa (relazione sulla gestione, relazione sul governo societario, relazione distinta);
- verifica dell’informativa da parte di un revisore legale od impresa di revisione (obbligo o facoltà).
Nel mentre si sta completando l’iter di recepimento legislativo nel Nostro Paese, si segnala come in Europa il processo di consultazione della direttiva 2014/95/UE, propedeutico per la definizione di linee guida rivolte all’applicazione della direttiva stessa, si sia da poco concluso e da tale processo è emerso che:
- l’Italia è tra i Paesi ad aver aderito attivamente alla consultazione (preceduto solo da Regno Unito, Germania, Belgio, Francia e Spagna);
- il principio di materialità/rilevanza delle informazioni è l’aspetto che necessita di essere meglio esplicitato nelle linee guida alla direttiva (ritenuto più importante di altri principi quali: utilità, comparabilità, completezza, comprensibilità, affidabilità);
- i destinatari dell’informativa sono gli stakeholder in generale e non alcune categorie specifiche (azionisti, investitori, clienti, fornitori, ecc.);
- le linee guida è opportuno che facciano rimandi a standard internazionali nel caso in cui gli stessi definiscano puntualmente aspetti specifici altrimenti non trattati;
- le grandi imprese costituiscano best practice per altre imprese che intendono divulgare le informazioni non financial e di diversità.
In tale scenario l’apporto della professione contabile non si è fatto attendere.
In ambito internazionale si riporta sul tema una prima pubblicazione, del marzo 2016, ad opera della FEE, che approfondisce alcuni aspetti nodali della direttiva 2014/95/UE in tema di: non-financial information, standard internazionali, materialità dell’informazione, buone pratiche esistenti a livello internazionale.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato il documento il cui obiettivo è quello di analizzare i differenti aspetti teorici ed applicativi connessi alla sustainability disclosure prevista dalla direttiva 2014/95/UE. Per rispondere a tale obiettivo, il documento in esame si sofferma in una prima parte sui passaggi chiave della direttiva, supportando il lettore con richiami tassonomici, esemplificazioni e rimandi a standard internazionali.
Parti salienti della prima parte del documento riguardano:
- la definizione di un modello di business;
- la descrizione di politiche e procedure aziendali;
- l’esplicitazione dei principali rischi connessi agli aspetti non finanziari;
- la proposta di una rassegna esaustiva di indicatori di sostenibilità;
- l’indicazione di informazioni “tipo” sulla diversità negli organi di amministrazione, gestione e controllo aziendale;
- la definizione del concetto di materialità delle informazioni;
- la redazione della relativa matrice di materialità.
Scopo del documento è, inoltre, quello di sollecitare nei protagonisti del dinamismo delle PMI italiane, quali imprenditori, manager e professionisti contabili, un’attenta riflessione circa l’opportunità di pubblicare, anche per tali imprese, le informazioni oggetto della direttiva 2014/95/UE.
In un contesto territoriale quale quello italiano, caratterizzato per la quasi totalità da PMI, il CNDCEC è fermamente convinto che la comunicazione di informazioni non-financial e di diversità rappresenti un fattore di rilevanza competitiva. I benefici di tale attività di comunicazione sono esplicitati nel documento e riguardano, ad esempio, aspetti quali: il miglioramento dell’immagine aziendale, il migliore posizionamento a livello di supply chain, l’incremento del capitale relazionale, il supporto dagli stakeholder, il reperimento di migliori risorse umane e la valorizzazione di quelle presenti, la riconoscibilità da parte del mercato, il migliore accesso al mercato del credito, il più agevole acceso ai rapporti con la Pubblica Amministrazione.
La direttiva 2014/95/UE, peraltro, presuppone anche nuove forme d’interazione tra imprese e professionisti (di aree diverse), per i quali si prospettano nuove funzioni e competenze professionali; in tal senso, il documento, oltre agli scopi divulgativi evidenziati, si propone di delineare nuove aree di competenza dei commercialisti (assistenza in governance, indirizzo strategico e modello di gestione, amministrazione, finanza e controllo, rendicontazione e comunicazione), nella prospettiva di individuare opportuni percorsi formativi incentrati sulla specifica natura delle informazioni di sostenibilità e sulle forme di rendicontazione funzionali all’adempimento degli obblighi di disclosure previsti dalla direttiva stessa.

Prof. associato di Economia aziendale presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia dell’Università del Salento e Presidente GBS (Gruppo Bilanci e Sostenibilità)
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