“Le esenzioni IVA delle Onlus nel passaggio a Enti del Terzo Settore” è il titolo del documento pubblicato oggi dal Consiglio nazionale e dalla Fondazione nazionale di Ricerca dei commercialisti, curato da Viviana Capozzi nell’ambito dell’area di delega dei consiglieri Michele de Tavonatti (vicepresidente CNDCEC) e David Moro, che focalizza l’attenzione sugli adeguamenti normativi, introdotti dal Codice del Terzo settore, che riguardano le disposizioni di esenzione Iva che interessano le Onlus al fine di coordinarle con la prossima abrogazione del regime fiscale loro destinato.
Tali modifiche normative, secondo un’interpretazione letterale che emerge dai documenti della prassi amministrativa, vincolerebbero la fruibilità dei regimi di esenzione IVA oggi destinati alle Onlus all’acquisizione e conservazione da parte di detti soggetti della natura di ETS (Ente del Terzo Settore) di natura non commerciale.
In linea con tale orientamento interpretativo, pertanto, tali regimi di esenzione verrebbero meno per tutte quelle Onlus che dovessero scegliere di iscriversi al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) come imprese sociali o altri ETS di natura commerciale. La questione merita dunque particolare attenzione nella scelta che i soggetti oggi iscritti all’Anagrafe delle ONLUS dovranno effettuare se iscriversi (o meno) al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, in caso affermativo, con quale tipologia di ETS.
Inoltre, importanti criticità potrebbero emergere anche con riferimento alle Onlus che sceglieranno di iscriversi come ETS di natura non commerciale. Infatti, anche tali ultimi soggetti dovranno effettuare una valutazione prospettica riguardo la propria qualificazione fiscale poiché l’eventuale cambiamento di natura in corso d’anno comporterebbe un’errata applicazione della disciplina Iva sulle operazioni già svolte dall’ETS.
Il documento dei commercialisti svolge quindi un approfondimento al fine sia di verificare se l’orientamento manifestato dalla prassi è in linea con la ratio sottesa alla disciplina normativa di riferimento, sia di valutare l’opportunità di un ulteriore intervento legislativo finalizzato a superare eventuali dubbi interpretativi e difficoltà operative. Intervento che, peraltro, si porrebbe in linea con i principi e criteri direttivi enunciati, con riferimento alla disciplina del Terzo settore, dalla legge delega per la riforma fiscale.
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