Gli adempimenti antiriciclaggio degli Ordini professionali sono stati notevolmente ampliati dal Dlgs 90/2017 che, recependo la quarta direttiva comunitaria, ha modificato il Dlgs 231/2007. Per effetto della novella, infatti, gli Ordini sono assurti al ruolo di “organismi di autoregolamentazione”, vere e proprie autorità di vigilanza alle quali è attribuito il compito di dettare istruzioni operative ai propri iscritti in merito ai principali obblighi antiriciclaggio, nonché di verificarne il corretto adempimento.

La disciplina delle funzioni di vigilanza degli Ordini professionali è contenuta principalmente nell’art. 11, co. 1, del Decreto 231, che al primo comma impone loro di “promuovere” e “controllare”, secondo i principi e le modalità previsti dall’ordinamento vigente, l’osservanza degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti iscritti nei propri Albi, assegnando al Ministero della Giustizia le funzioni di controllo sugli Ordini professionali assoggettati alla propria vigilanza.

Sull’ampiezza dei poteri di promozione e controllo attribuiti agli Ordini professionali si è discusso a lungo all’indomani dell’entrata in vigore del Dlgs 90/2017; le conclusioni raggiunte all’esito di una riflessione congiunta del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Consiglio Nazionale Forense sono esposte nell’informativa n. 68 del 4 dicembre 2017. In breve, il Dlgs 90/2017 non conferisce agli Ordini professionali alcun nuovo specifico potere ispettivo e/o di acquisizione di informazioni che veda come soggetti passivi gli iscritti nei rispettivi Albi, essendo evidente che poteri di tal genere dovrebbero essere specificamente e tassativamente descritti dal legislatore, a meno di non violare manifestamente il principio di legalità. Conseguentemente, le attività di promozione e controllo devono essere esercitate dagli Ordini secondo le modalità già proprie dell’ordinamento vigente.

Muovendo da tali presupposti, il CNDCEC ha recentemente approvato due documenti finalizzati ad agevolare lo svolgimento delle funzioni di promozione e controllo della normativa antiriciclaggio da parte degli Ordini professionali.

Il primo documento, denominato “Piano di formazione antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo ex art. 11 Dlgs 231/2007 (come modificato dal Dlgs 90/2017)”, costituisce la risposta all’esigenza di promozione dell’osservanza degli obblighi antiriciclaggio attraverso lo svolgimento di attività di sensibilizzazione degli iscritti volte a favorire e sviluppare la conoscenza della normativa antiriciclaggio e delle sue implicazioni operative. In tal senso, l’art. 11, co. 2, del Decreto individua negli organismi di autoregolamentazione e nelle loro articolazioni territoriali i soggetti responsabili della formazione e dell’aggiornamento dei propri iscritti.

Il Piano proposto dal CNDCEC individua quali destinatari tutti i professionisti iscritti all’Albo, nonché i collaboratori e i dipendenti dello studio professionale, giacché anche nei confronti di questi ultimi la legge impone uno specifico obbligo di formazione.

Per quanto concerne la formazione degli iscritti, è l’Ordine territoriale che deve gestire e programmare l’attività formativa, organizzando nell’arco di un anno eventi formativi, di durata non inferiore a tre ore ciascuno, tali da garantire un’offerta formativa per ciascuno dei due livelli previsti dal Piano di Formazione: uno diretto alla conoscenza di base della normativa antiriciclaggio, l’altro all’approfondimento delle regole tecniche antiriciclaggio emanate dall’organismo di autoregolamentazione (CNDCEC). Nel documento, peraltro, si ricorda che la normativa antiriciclaggio rientra già tra le materie obbligatorie per le quali è previsto che l’iscritto debba maturare, in ciascun triennio formativo, almeno nove crediti. Naturalmente l’obbligo formativo in materia di antiriciclaggio potrà essere assolto anche partecipando a corsi organizzati da altri soggetti, ovvero a sessioni formative interne allo studio professionale. Con riferimento a queste ultime, il titolare dello studio e le STP nell’arco di un anno dovranno organizzare eventi formativi, di durata non inferiore a tre ore ciascuno, per collaboratori e dipendenti, eventualmente aperti anche ai soci e/o agli associati, sufficienti a consentire una adeguata preparazione nella materia dell’antiriciclaggio. La sessione formativa – che potrà essere affidata al titolare dello studio che abbia assolto agli obblighi formativi antiriciclaggio, ovvero a docenti esterni esperti della materia – dovrà essere verbalizzata anche avvalendosi del format allegato al Piano e avendo cura di conservare il relativo verbale. Dell’attività di formazione attuata dovrà essere data menzione sul questionario annuale di controllo (richiesto dall’Ordine di appartenenza).

Quest’ultimo costituisce l’oggetto del secondo documento approvato dal CNDCEC, “Questionario per l’adempimento degli obblighi di vigilanza sugli iscritti (art. 11 Dlgs 231/2007, come modificato dal Dlgs 90/2017)”, finalizzato ad ottenere informazioni in merito alle modalità di adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte degli iscritti, tenuti a compilarlo con frequenza annuale mediante inserimento delle informazioni relative all’anno solare precedente alla richiesta di compilazione. Il questionario, da trasmettere a tutti gli iscritti a mezzo PEC, dovrà essere compilato e inviato all’Ordine territoriale competente entro la data indicata sulla lettera di invio con lo stesso mezzo.

Quanto ai contenuti, il questionario è articolato in cinque sezioni: organizzazione dello studio professionale e degli adempimenti antiriciclaggio; adeguata verifica della clientela; conservazione documentale; segnalazione operazioni sospette; violazioni in materia di contante e titoli al portatore. Al fine di diversificare e ampliare la portata delle informazioni a disposizione degli Ordini, il CNDCEC si è riservato di diversificare di anno in anno i contenuti del questionario, avvertendo altresì che gli Ordini territoriali, ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza ad essi imposte dalla legge, dovranno “valutare” la circostanza della mancata compilazione del medesimo. Circa le conseguenze di detta valutazione, è di tutta evidenza che spetterà ai Consigli di disciplina, nell’ipotesi di riscontro di violazione della normativa, applicare le relative sanzioni, secondo le modalità previste dall’ordinamento vigente.

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