“Sindaci e revisori legali: la nomina del tribunale e la disciplina degli incarichi nelle s.r.l.” è il titolo del documento pubblicato da Consiglio e Fondazione nazionali dei commercialisti. Il documento rientra tra le attività dell’area “Sistemi di controllo e revisione legale (financial e non financial) “alla quale sono delegati i consiglieri nazionali Gian Luca Ancarani e Maurizio Masini.
Nella premessa si sottolinea come l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2024 rappresenta per alcune s.r.l. e società cooperative s.r.l. il momento in cui provvedere alla nomina dell’organo di controllo o di un revisore legale. Nella stessa occasione, alcune s.r.l. e alcune cooperative s.r.l. provvederanno ad approvare il bilancio relativo all’esercizio 2024 cui dovrà essere allegata la relazione di un sindaco unico-revisore legale nominato a fine 2024 o nel 2025 dal tribunale su segnalazione del conservatore del registro delle imprese, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2477, comma 5, c.c.
Entrato definitivamente in vigore il Codice della crisi e trascorso il regime transitorio previsto nell’art. 379 entro cui le società dovevano provvedere in autonomia alla nomina dell’organo di controllo e/o del revisore legale, la disciplina inerente al sistema di controllo della s.r.l. è scolpita nell’art. 2477 c.c. il quale, al fine di rendere effettiva l’applicazione dell’obbligo di dotarsi di un organo di controllo interno – anche monocratico, il c.d. sindaco unico – e/o di un revisore legale esterno (persona fisica o società), ha previsto un particolare procedimento che ha quale esito la nomina del tribunale in sostituzione di quella assembleare nei casi in cui la società non si sia attivata.
Con le prime nomine da parte del tribunale alcune criticità connesse al sistema dei controlli obbligatori nelle s.r.l. sono riemerse e con esse sono sorti dubbi circa l’attività dell’organo di controllo e/o del revisore legale incaricati dal tribunale, anche in ragione del periodo di nomina. Su tali aspetti il documento prova a fornire alcuni chiarimenti, soffermandosi sia sulla fase dell’accettazione dell’incarico, sia sullo svolgimento dell’incarico una volta accettato, sia sul contenuto delle relazioni al bilancio d’esercizio 2024.
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